In materia di «diritti fondamentali» la nozione tradizionale di cittadinanza rischia di essere un fattore di diseguaglianza e di esclusione: come ha già sostenuto Luigi Ferrajoli, la distinzione tra diritti del cittadino e diritti della persona è l’ultimo grande ostacolo normativo alla realizzazione del principio di uguaglianza giuridica, secondo quell’«universalismo dei diritti» le sue origini storiche possono essere fatte risalire a Francisco de Victoria.

Secondo una nota tesi di Norberto Bobbio, la dottrina dei diritti dell’uomo, a cominciare dalla sua origine giusnaturalistica, poi con la Rivoluzione francese fino alle odierne carte costituzionali internazionali, ha percorso, seppure tra incertezze e limitazioni, un cammino progressivo di conquiste pressoché irreversibile al punto da poter parlare di una vera e propria «età dei diritti »: «Anche se la meta finale, proprio perché utopica, di una società di liberi ed eguali che riproduca nella realtà l’ipotetico stato di natura, non è stata raggiunta, sono state percorse varie tappe, dalle quali non si potrà tanto facilmente tornare indietro». La nozione kantiana di «storia profetica», cui Bobbio si richiamava nel formulare le proprie convizioni, meriterebbe di essere discussa con attenzione. In ogni caso, rispetto agli anni nei quali Bobbio scriveva, lo scenario internazionale appare oggi radicalmente trasformato, a tal punto da mettere forse in discussione la possibilità stessa di parlare della nostra come di un’«età dei diritti». La dottrina della «guerra preventiva rilanciata dai neocons, la comparsa di nuove forme di violenza organizzata irriducibili all’idea tradizionale di guerra tra Stati sovrani, una crisi profonda dell’ordinamento giuridico internazionale, una rinascita dell’uso strumentale della religione per legittimare il ricorso alla violenza, hanno riportato alla luce idee che sembravano definitivamente sepolte, come quelle di «guerra giusta» o di «scontro di civiltà». Da questo punto di vista dobbiamo registrare un’arretramento e non un’avanzamento nella storia della dottrina dei diritti umani, il cui futuro appare oggi incerto e pieno di ostacoli: Michael Ignatieff (1) ha sostenuto, ad esempio, che le immagini delle torture di Abu Ghraib si sono rivelate un colpo tale da polverizzare l’intera logica «umanitaria» della guerra in Iraq. L’affermazione dei diritti dell’uomo, che pur un certo peso ha avuto nella cultura giuridica e filosofica dell’Europa moderna, passa oggi inevitabilmente attraverso la critica e la demistificazione di quella «retorica della libertà» che tanto spazio ha nel linguaggio politico contemporaneo e che può costituire una nuova e pericolosa forma di legittimazione della violenza. In nome dell’Occidente si è avviato un meccanismo di grave delegittimazione dei suoi principi e dell’idea moderna di diritto (2). La volontà di difendere il «mondo libero» rendendolo meno libero, scambiando cioè libertà con sicurezza, instaurando la democrazia con l’occupazione militare, l’autonomia con l’eteronomia, tollerando perfino arresti arbitrari e torture e negando le garanzie processuali minime su cui si fonda lo Stato di diritto – come è avvenuto con l’Executive order emanato dall’amministrazione Bush dopo gli attentati del settembre 2001 – non sono altro che aspetti di un processo di continua erosione e svuotamento della moderna civiltà dei diritti (3). Questione centrale nell’odierno dibattito intorno ai diritti dell’uomo è il nesso tra cittadinanza e diritti. La nozione classica di «cittadinanza», definita secondo criteri nazionali e territoriali, che per secoli ha regolato i rapporti tra l’individuo e lo Stato, oggi non è più fattore di inclusione e di uguaglianza, ma si rivela al contrario elemento di discriminazione e di esclusione: vincolando alcuni diritti fondamentali ai soli cittadini anziché a tutti gli individui in quanto persone, la cittadinanza viene ad essere l’ultima grande limitazione normativa al principio di uguaglianza giuridica. In sostanza, la cittadinanza rimane oggi l’ultimo privilegio di status che ancora delimita l’uguaglianza delle persone umane contribuendo a sancire la grande divisione in materia di diritti fondamentali, quella tra i diritti della personalità, che spettano a tutti gli esseri umani in quanto persone, e i diritti di cittadinanza, riservati ai soli cittadini. La distinzione di status tra personalità e cittadinanza ha una lunga storia nella tradizione giuridica, dal diritto romano, nel quale si è sempre distinto tra status civitatis e status personae, fino alla Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, che sopprimendo tutte le antiche distinzioni ha fatto sopravvivere solamente quella tra persona e cittadino, tra homme e citoyen, attraverso la quale ancora oggi si distinguono due classi di diritti fondamentali. Se nell’antichità le diseguaglianze si espressero in primo luogo attraverso la negazione della stessa identità di persone (agli schiavi ad esempio, secondo la formula servus non habet personam), oggi la disuguaglianza passa attraverso la nozione tradizionale di «cittadinanza», rivelatasi un relitto premoderno delle diseguaglianze personali, fonte di discriminazione tra gli individui per quanto riguarda tutti i diritti fondamentali, ancorati all’identità nazionale anziché alla semplice identità di persone. Si tratta di passare dunque «dai diritti del cittadino ai diritti della persona», come ha indicato più volte Luigi Ferrajoli. I diritti fondamentali, «quei diritti soggettivi che spettano universalmente a ‘tutti’ gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone» (4), vanno cioè disancorati dalla cittadinanza, come forma di appartenenza ad una comunità statuale-nazionale. «Prendere sul serio» (5) questi diritti significa riconoscerne il carattere sovrastatale e quindi la necessità di tutelarli non solo all’interno degli Stati ma anche fuori e contro gli Stati stessi: essi si qualificano dunque non come una concessione o un’autolimitazione dello Stato ma come dei vincoli costituzionali ai poteri pubblici. La dottrina dei diritti fondamentali implica perció una sorta di «rivoluzione copernicana» nel pensiero politico, per cui la questione dei limiti del potere sovrano viene esaminata non più dall’alto ma dal basso, non più dal punto di vista del dovere del governante ma dal punto di vista dei diritti del governato, quale individuo singolo, persona morale dotata di diritti inalienabili e inviolabili (6). Fenomeni di carattere sovranazionale come la globalizzazione e l’integrazione europea hanno spostato fuori dai confini nazionali numerose funzioni che in passato erano di competenza esclusiva dello Stato sovrano, come la difesa militare, la politica finanziaria e monetaria, le politiche sociali. Accanto a queste modificazioni imposte dall’esterno, lo Stato deve reagire anche a spinte centrifughe provenienti dall’interno, come le privatizzazioni di servizi pubblici, il declino delle imprese pubbliche, o la trasformazione dello stesso rapporto tra cittadino e Stato conseguente al federalismo: la «crisi dello Stato» rappresenta insomma la perdita di unità del maggiore potere pubblico al suo interno e la sua perdita di sovranità verso l’esterno (7). A fronte di tali trasformazioni, il vecchio paradigma statuale appare obsoleto e inadeguato anche dalla prospettiva della dottrina dei diritti fondamentali, che necessita di essere ripensata su scala internazionale. Con la nascita dell’Onu e con l’approvazione delle convenzioni internazionali i diritti risultano «fondamentali» non solo all’interno degli Stati ma, in quanto sovrastatali, sono diritti tali da vincolare gli Stati anche al livello del diritto internazionale. Si tratta di pervenire ad una effettiva universalizzazione dei diritti fondamentali attraverso un costituzionalismo mondiale, già prefigurato dalle carte internazionali anche se ancora privo di garanzie: costruire un ordinamento internazionale che sopprima la cittadinanza come status privilegiato, che superi finalmente la dicotomia tra diritti dell’uomo e diritti del cittadino e riconosca a tutti gli uomini, semplicemente in quanto persone, gli stessi diritti fondamentali. In caso contrario, è probabile che «l’età dei diritti» auspicata da Bobbio continuerà a rivelarsi, sul piano concreto delle legislazioni nazionali, come l’età della massima diseguaglianza, quella tra cittadini e stranieri. Il diritto ad emigrare, riconosciuto come diritto universale dal tredicesimo articolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (il secondo comma stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di lasciare il proprio paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese»), viene oggi negato con la chiusura delle frontiere e con la discriminazione degli individui per quanto riguarda la libertà di circolazione e di movimento. Guardando al caso italiano – dove attualmente il permesso di soggiorno è vincolato al contratto di lavoro, con la conseguenza che il licenziamento equivale di fatto ad un decreto di espulsione di carattere immediatamente esecutivo – non si può certo dire che gli immigrati abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani, anzi essi appaiono piuttosto una manodopera a basso costo per lavori pericolosi e privi di tutele (è difficile non pensare alle argomentazioni aristoteliche riprese non a caso nell’Europa del colonialismo secondo cui la predisposizione fisica al lavoro manuale e faticoso caratterizzava la natura dello schiavo), importata e tollerata finché «serva » all’economia nazionale. Si rivela qui «il nesso biunivoco tra diritti e uguaglianza, tra universalismo dei diritti umani e percezione degli altri come uguali: come l’uguaglianza e la comunanza nei diritti sono un fattore di educazione civile, sollecitando la percezione del diverso come uguale, così la disuguaglianza giuridica è un fattore di corruzione morale e politica, che genera l’immagine dell’altro come inferiore naturalmente perché inferiore giuridicamente. È un circolo vizioso: proprio perché sfornito di diritti, l’immigrato viene avvertito come antropologicamente disuguale, e questa percezione razzista, a sua volta, vale a legittimare la discriminazione nei diritti» (8).

Il diritto ad emigrare, lo ius migrandi, venne invece riconosciuto e affermato come un diritto naturale da Francisco de Vitoria, teologo e giurista spagnolo, nelle Relectiones de Indis recenter inventis tenute all’Università di Salamanca tra il 1538 e il 1539 e pubblicate per la prima volta nel 1557 a Lione. Lo ius migrandi viene dedotto da Vitoria da un altro diritto, lo ius societatis ac communicationis, ossia dall’idea di una società e di una comunione naturale tra i popoli, ognuno dei quali ha il diritto di entrare in relazione con gli altri. Questa teoria dei diritti naturali – l’idea dell’umanità come nuovo soggetto di diritto in luogo dei vecchi Stati – ha fornito al giusnaturalismo e poi al costituzionalismo il paradigma universalistico dei diritti fondamentali riconosciuti a tutti gli esseri umani e non ai soli cittadini: è al discorso giusinternazionalista di Vitoria che si può far risalire dunque secondo Ferrajoli la prima teoria universalistica dei diritti umani (9). Nella vasta discussione sulla natura e sui diritti degli Indios americani, la posizione del domenicano spagnolo è di estrema importanza. Egli nega che gli indigeni corrispondano agli schiavi per natura di cui parla Aristotele nella Politica: fino a quel momento l’idea che gli spagnoli fossero per natura «signori» e che gli Indios fossero per natura «servi», aveva costituito uno degli argomenti più forti per affermare la legittimità della conquista spagnola nel Nuovo Mondo.

Utilizzando un linguaggio tradizionale, aristotelico e tomistico, destituendolo dal suo significato originario e ripensandolo alla luce di un contesto completamente diverso, Vitoria arriva a formulare una dottrina dei diritti naturali, secondo la quale tutti gli uomini, in quanto creature razionali, sono considerati titolari di diritti indipendentemente dalla loro fede religiosa o dalla loro identità nazionale: anche gli infedeli e i peccatori, fino agli Indios americani – non schiavi per natura ma anch’essi uomini i quali «habent pro suo modo usum rationis », hanno l’uso della ragione a modo loro – possiedono alcuni diritti naturali inalienabili. Le conseguenze sono molteplici. La scoperta dell’America non appare più unicamente dalla prospettiva eurocentrica: secondo Vitoria infatti gli europei non possono dire di aver «scoperto» gli Indios più di quanto gli Indios non abbiano scoperto gli europei. Gli abitanti del «Nuovo Mondo» sono legittimi proprietari delle loro terre prima dell’arrivo di Colombo e non possono essere privati di questo diritto. Nemmeno il pretesto dell’evangelizzazione è sufficiente a rendere «giusta» la guerra di conquista: la fede è un atto volontario, scaturisce da una libera scelta, non può in alcun modo essere imposta attraverso la forza militare. La guerra – dichiara Vitoria – «nullum argumentum est pro veritate», non costituisce un argomento a favore della verità di una religione su un’altra (10).

Facendo interagire giurisprudenza e aristotelismo, derivando i diritti naturali dalla razionalità e dal libero arbitrio umani, Vitoria mostra come sia possibile costruire una dottrina dei diritti naturali senza dipendere necessariamente dalla rivelazione cristiana. È un risultato estremamente significativo: da un punto di vista giuridico, cristiani e non cristiani, europei e non europei vengono posti sullo stesso piano, in quanto titolari dei medesimi diritti, almeno teoricamente universali e simmetrici. L’universalismo del potere – del Papa o dell’Imperatore – lascia cosí il posto all’universalismo dei diritti della persona.

Il problema delle «origini» della teoria dei diritti fondamentali è tutt’altro che una semplice esercitazione storiografica: racchiude invece diversi nodi teorici oggi più che mai aperti. Formulando una teoria dei diritti naturali validi per tutti gli uomini indipendentemente dalle differenze di fede e di cultura, Vitoria stava elaborando una dottrina implicita in tutte le società, oppure l’idea dei diritti umani è un prodotto esclusivo della «cultura occidentale»? Esiste un conflitto tra multiculturalismo e universalismo dei diritti, oppure l’estensione dei diritti fondamentali a tutti gli individui semplicemente in quanto persone è la stessa condizione di possibilità del pluralismo culturale? Il superamento della nozione tradizionale di cittadinanza verso un ordinamento cosmopolitico, conseguente alla natura sovranazionale dei diritti fondamentali, non rischia di legittimare la costruzione di una struttura di potere globale inevitabilmente portata a comprimere le differenze culturali penalizzando i soggetti più deboli? È possibile una democrazia sovranazionale? (11).

Anche dalla nostra capacità di rispondere a queste domande e di affrontare l’odierna crisi della legalità e dei diritti umani «dipende non solo la legittimazione ma anche la sopravvivenza delle nostre ricche ma fragili democrazie» (12).

1 M. Ignatieff, I valori americani e le foto non sbiadite di Abu Ghraib, in «Corriere della Sera», 29 dicembre 2004, p. 17.

2 G. Preterossi, L’Occidente contro se stesso, Laterza, Roma-Bari 2004.

3 Cfr. M. Bovero, La libertà e i diritti di libertà, in Id. (a cura di) Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 20-21. Diritti, cittadinanza, immigrazione ilcontesto 3-4/2004 66

4 Cfr. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 5. Cfr. anche Id., Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, a cura di D. Zolo, postfazione di S.Rodotà, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 263-92.

5 R. Dworkin, I diritti presi sul serio, il Mulino, Bologna 1982.

6 N. Bobbio, La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Id., Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1990, pp. 443-45.

7 S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, Roma-Bari 2002.

Diritti, cittadinanza, immigrazione 67 ilcontesto 1/2005

8 L. Ferrajoli esamina la legge Bossi-Fini in Id., Libertà di circolazione e di soggiorno. Per chi?, in M. Bovero (a cura di), Quale libertà, op. cit., pp. 179-90. Sulle politiche in materia di immigrazione cfr. anche Libro Bianco sulla Bossi Fini, a cura di G. Calvisi e A.B. Faye, Roma 2004.

Diritti, cittadinanza, immigrazione ilcontesto 3-4/2004 68

9 Id., La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale, Laterza, Roma-Bari 1997. Diritti, cittadinanza, immigrazione 69 ilcontesto 1/2005

10 Per le opere di Vitoria si può fare riferimento all’edizione curata da T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones teológicas, Madrid 1960. La Relectio de Indis di Vitoria si può leggere anche nella traduzione italiana di A. Lamacchia, La questione degli Indios, Laterza, Roma-Bari 1996. Di recente è stata inoltre pubblicata da C. Galli con traduzione italiana la Relectio de iure belli, Laterza, Roma-Bari 2005, testo che esprime una decisa rivendicazione del diritto a disobbedire da parte del soldato davanti ad una guerra ingiusta, questione drammaticamente riproposta dalle torture di Abu Ghraib.

11 Per un’approfondita discussione delle tesi di Ferrajoli cfr. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, op. cit., con interventi di L. Baccelli, L. Bonanate, M. Bovero, R. Guastini, M. Jori, A. Pintore, E. Vitale e D. Zolo.

12 Ivi, p. 354.