il 29 febbraio, l’ENAC ha pubblicato un proprio comunicato sulla questione dei rimborsi dei biglietti aerei. Il comunicato è consultabile alla pagina https://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=2613&NumCom=12.

In ogni caso, richiamiamo l’attenzione su questo passaggio:


“I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo

• hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore;

• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
5 del Reg. numero 261 del 2004
che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.”

Per quanto riguarda invece i biglietti ferroviari, ricordiamo che Trenitalia ha deciso (https://www.trenitalia.com/it/informazioni/rimborso-per-rinuncia-al-viaggio-febbraio-2020.html) che:

“i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, un biglietto per viaggi su Frecce, Freccialink, Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus.”

Analoga decisione era stata assunta da Italo (https://italoinviaggio.italotreno.it/it/italo-informa/misure-iniziative-coronavirus) 

Si attendono eventuali aggiornamenti di Trenitalia e da Italo per i biglietti acquistati dopo il 23 febbraio.